Piano nazionale Transizione 4.0

Piano nazionale Transizione 4.0

L’ex Piano Nazionale Industria 4.0 (poi Piano nazionale Impresa 4.0 ed oggi noto come Transizione 4.0), offre alle aziende italiane strumenti per cogliere le opportunità dell’innovazione e del digitale legate alla quarta rivoluzione industriale.

Con “industria 4.0” si intende un modello di produzione e gestione aziendale. Gli elementi che caratterizzano il fenomeno riguardano connessione tra sistemi fisici e digitali, analisi complesse attraverso Big Data e adattamenti real-time. Ciò si traduce con l’utilizzo di macchinari connessi al Web, analisi delle informazioni ricavate della Rete e possibilità di una gestione più flessibile del ciclo produttivo. Le tecnologie abilitanti spaziano dalle stampanti 3D ai robot programmati per determinate funzioni, passando per la gestione di dati in cloud e l’analisi dei dati per rilevare debolezze e punti di forza della produzione.

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è il primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano e si pone due obiettivi fondamentali: stimolare gli investimenti privati e dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 2023.

Il Piano prevede misure specifiche, che tengono conto della neutralità tecnologica, intervenendo con azioni orizzontali e fattori abilitanti.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

La misura credito d’imposta per investimenti e beni strumentali ha lo scopo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. E, con forme diverse, per tutto il 2022.

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati occorre far riferimento all’All. A legge 232/2016 occorre tenere in considerazione la presente tabella e la novità per il 2021 è che il credito può essere compensato in sole 3 annualità (in luogo di 5) a partire dall’esercizio di entrata in funzione e/o interconnessione dei beni strumentali 4.0.

Con riferimento agli investimenti in beni strumentali immateriali all’All. B legge 232/2016, il credito d’imposta è sempre pari al 20%.

Scaglioni di investimenti: Periodo: 16/11/20 – 31/12/21

Credito di imposta:

Periodo: 01/01/22 – 31/12/22

Credito di imposta:

Fino a 2,5 milioni 50% 40%
Da 2,5 a 10 milioni 30% 20%
Da 10 a 20 milioni 10% 10%

 

Credito d’imposta Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica

La Legge di bilancio 2021 interviene, con le lettere da a) ad h) del comma 1064, sulla disciplina del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo e altre:

  • investimenti in ricerca e sviluppo,
  • transizione ecologica,
  • innovazione tecnologica 4.0
  • altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, che era stata dettata dalla precedente legge di bilancio (articolo 1, comma 198 e seguenti, legge 160/2019) in sostituzione del previgente credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl n. 145/2013), fatto cessare anticipatamente nel 2019.

 

Aumento dei massimali:

  • ricerca e sviluppo, nella misura del 20% (prima era il 12%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro;
  • innovazione tecnologica, nella misura del 10% (prima era il 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  • design e ideazione estetica, nella misura del 10% (prima era il 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  • innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del 15% (prima era il 10%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

La base di calcolo per ciascuna tipologia di investimento deve essere assunta al netto di altri contributi o sovvenzioni ricevuti per le stesse spese ammissibili, mentre il limite massimo va ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata diversa da 12 mesi.

 

Tipologia credito Misura
Legge di Bilancio 2020 Legge di Bilancio 2021
Ricerca e sviluppo 12% (max 4 Ml€) 20% (max 4 Ml€)
Innovazione tecnologica 6% (max 1,5 Ml€) 10% (max 2 Ml€)
Design e ideazione estetica 6% (max 1,5 Ml€) 10% (max 2 Ml€)
Innovazione tecnologica per transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 10% (max 1,5 Ml€) 15% (max 2 Ml€)

 

Credito d’imposta Formazione 4.0

La misura Formazione 4.0 è un’agevolazione volta a stimolare mediante la generazione di credito d’imposta le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, così come previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0.

La misura prevede il recupero del costo lordo del salario annuo del personale impiegato nella formazione, per un valore massimo del:

  • 50 % per Micro e Piccole aziende e nel limite massimo annuale di €. 300.000;
  • 40 % per una media azienda nel limite massimo annuale di €. 250.000;
  • 30 % per una grande azienda nel limite massimo annuale di €. 250.000.

Il credito d’imposta si può utilizzare in compensazione per il pagamento degli F24, inclusa l’iva. I costi sostenuti dovranno essere certificati da un Revisore dei conti, che ne sancirà l’asseverazione, necessaria per la compensazione del credito.

Per le aziende che non hanno l’obbligo legale di nomina del revisione, il costo dell’asseverazione, pari a 5.000,00 €, è ammissibile al 100% come incremento del credito d’imposta ed è recuperabile già nel primo F24 disponibile.

NOVITÀ. Con la Legge di Bilancio 2021 i costi consulenziali e l’eventuale formazione esterna relativi al progetto “Formazione 4.0” sono ammissibili e possono essere compensati al pari del credito d’imposta maturato grazie alle attività formative.

 

 

Beni strumentali “Nuova Legge Sabatini”

La misura Beni strumentali “Nuova Sabatini” si rivolge a tutte le micro, piccole e medie imprese presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dal settore economico in cui operano, con l’obiettivo di facilitarne l’accesso al credito. La misura sostiene le PMI che richiedono finanziamenti bancari per investire in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali (hardware e software), al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

L’investimento può essere:

  • interamente coperto dal finanziamento bancario (leasing)
  • contributo a parziale copertura degli interessi pagati dall’impresa su finanziamenti bancari di importo compreso tra 20.000 e 2.000.000 di euro, concessi da istituti bancari convenzionati con il MISE.

Il contributo del Ministero è calcolato sulla base di un piano di ammortamento convenzionale di 5 anni con un tasso d’interesse annuo pari a:

  • 2,75% per le spese ordinarie;
  • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”)

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

  • di durata non superiore a 5 anni;
  • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
  • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
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